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Lavori in quota


         Data ultimo aggiornamento: 23/01/2007

 

LAVORI IN QUOTA: LAVORARE A PIU' DI 2 M E CADERE DA PIU' DI 2 M.
IL PUNTO.
 

Di recente con il D. Lgs. 8 luglio 2003 n. 235 di attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori per l’esecuzione dei lavori temporanei in quota, il quale ha apportato delle integrazioni al D. Lgs. n. 626/94, è stata definito come lavoro in quota “una attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile”.

 La misura dei 2 metri ricorre spesso nelle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare in quelle relative alle costruzioni nonché nelle disposizioni sui requisiti minimi di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili, intesi come tali i lavori edili o di ingegneria civile.

Infatti il D.P.R. n. 164/56 sulle norme di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni con l’art. 16 dispone che “nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m. 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose”.

Lo stesso D.P.R. n. 164/56 con l’art. 24 impone che “gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e aderente al tavolato”.  

Il D. Lgs. n. 494/96 sui requisiti minimi di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili, d’altro canto nell’Allegato II inserisce fra i lavori comportanti rischi particolari per la salute e la sicurezza dei lavoratori e per i quali vengono richiesti particolari adempimenti aggiuntivi quelli che espongono a rischi di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2 , anche se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.

Ora essendo stati definiti con l’art. 4 dal D. Lgs. n. 235/03 che ha modificato l’art. 34 comma 1 del D. Lgs. n. 626/94 i lavori in quota e avendo quest’ultimo lo stesso campo di applicazione del D.P.R. n. 164/56 che disciplina le attività delle costruzioni viene da chiedersi quale sia il rapporto fra le recenti disposizioni sui lavori in quota e quelle di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 164/56 sulla protezione della caduta dall’alto per lavori effettuati ad altezza superiore ai 2 m. Da una prima lettura sembrerebbe che le due norme concorrano e che quindi le disposizioni sopraggiunte annullino quelle precedenti ma se si fa una analisi più approfondita emerge che le cose non stanno proprio così.  

Sulla interpretazione da dare al contenuto dell’art. 16 del D.P.R. n. 164/56 si è sempre discusso nel senso che ci si è chiesti, considerato che il legislatore finalizza l’applicazione della misura di sicurezza esplicitamente alla eliminazione “dei pericoli di caduta di persone o di cose”, se per l’altezza di 2 metri è da intendersi la quota alla quale vengono effettuati i lavori o quella dalla quale possa cadere il lavoratore. In merito si fa osservare che la Corte di Cassazione, più volte chiamata ad interpretare la disposizione di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 164/56, si è prevalentemente espressa sostenendo che ciò che conta ai fini dell’applicazione dello stesso articolo è l’altezza alla quale si stanno svolgendo i lavori (Cass. Pen. Sez. IV 7 giugno 1983, Cass. Pen. Sez. IV 4 agosto 1982, Cass. Pen. Sez. IV 25 gennaio 1982) e non anche quella del piano di calpestio del lavoratore (e più in generale del punto in cui lo stesso poggia i piedi). Non manca comunque qualche espressione in senso contrario da parte della stessa Corte di Cassazione.

In effetti approfondendo l’argomento non si può non dare ragione alla prevalente interpretazione fornita dalla giurisprudenza in quanto appare chiaro che l’art. 16, ipotizzando che “per i lavori effettuati ad altezza di  due metri è necessario adottare delle opere provvisionali, impalcati o ponteggi o comunque precauzioni” in sostanza prevede l’adozione di una protezione per la caduta dei lavoratori anche da una altezza inferiore ai 2 metri. E che il lavoratore vada protetto dalla caduta anche per dislivelli inferiori ai 2 m viene confermato anche da altre disposizioni che si possono leggere nelle stesse norme di prevenzione degli infortuni.

Facendo infatti una disanima di quanto previsto dalle norme di sicurezza in generale sulla protezione dei lavoratori dalla caduta verso il vuoto o comunque verso dislivelli si può osservare che l’art. 27 del D.P.R. n. 547/55 dispone che debbano essere protetti i luoghi di lavoro e di passaggio “sopraelevati” senza precisarne la quota. Secondo lo stesso articolo, infatti, “le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti”. Viene fatta esplicitamente eccezione per le misure di protezione solo per i piani di caricamento di altezza inferiore a m 1,50.

Anche per le stesse andatoie e passerelle, per le quali, come già visto, in base all’art. 24 del D.P.R. n. 164/56 è obbligatoria la presenza del normale parapetto se sono poste ad una altezza superiore ai 2 metri, viene richiesto dall’art. 29 dello stesso  D.P.R. n. 164/56 che siano “munite, verso il vuoto, di normali parapetti e tavole fermapiede” senza che venga precisata la quota di installazione delle stesse rispetto al suolo o rispetto ad un piano solido e lasciando quindi intendere che la protezione vada posta qualunque sia la esposizione verso il vuoto.

Sul rapporto fra gli articoli 24 e 29 del D.P.R. n. 164/56 relativi alla protezione delle andatoie e passerelle si è più volte espressa la Corte di Cassazione ribadendo che l’art. 24 si applica allorquando il piano di calpestio di tali opere provvisionali si trova ad una altezza superiore ai 2 m mentre l’art. 29 trova applicazione allorquando tale piano di calpestio è posto ad una altezza inferiore a tale quota, qualunque essa sia anche se di modesta entità. Per tutte si citano due sentenze della Corte di Cassazione la n. 4790 del 5/4/1989  e la n. 15366 del 9/11/1989 con le quali viene precisato il concetto di “vuoto”, particolarmente elastico, ed è stata inoltre affrontata la disciplina sulla sicurezza di andatoie e passerelle che secondo la Corte suprema devono essere protette sia pure per dislivelli di alcuni centimetri.

La prima sentenza “ha rilevata la perfetta autonomia dell'art. 29 citato dai precedenti artt. 16 e 24 i quali disciplinano, pure autonomamente tra loro, i ponteggi e le opere provvisionali (art. 16) ed i parapetti (art. 24) che siano posti ad un'altezza superiore ai due metri”. Prosegue la stessa sentenza testualmente  “Consegue che l'art. 29 è applicabile anche ai lavori eseguiti ad altezza inferiore ai due metri, in modo autonomo e del tutto indipendente, e non può addursi in contrario, come fa il ricorrente, il testo dell'art. 16 perchè questa norma disciplina una materia del tutto diversa, e tale interpretazione trova piena conferma nell'art. 24 che disciplina anche le andatoie e le passerelle, ma quelle site a più di due metri di altezza. L'elemento del vuoto, richiamato dal ricorrente, introduce un concetto particolarmente elastico, nel senso che esso implica comunque qualsiasi dislivello da terra e fa esclusivo riferimento alle passerelle, non anche alle andatoie sulle quali, camminando a piedi, è più agevole all'operaio procedere, mentre questo risulta più complicato quando si spingono carrelli o altre macchine che possono facilmente deviare, con maggiore impegno di chi le dirige. Pertanto il vuoto può consistere anche in pochi centimetri da terra, sempre che sia tale da costituire, comunque, pericolo per il lavoratore il quale, nello spirito delle norme antinfortunistiche, deve essere, comunque ed in ogni caso, assolutamente ed efficacemente tutelato nella sua integrità fisica. Il caso di specie ha dimostrato che anche i soli 30 cm. da terra, da cui è caduto l'infortunato, possono costituire pericolo per il lavoratore ed integrare quel ‘vuoto’ che la citata norma ha inteso escludere dal rischio”.

Nella seconda sentenza si legge “L'art. 29 del D.P.R. n. 164/1956 sancisce semplicemente e genericamente che le andatoie e le passerelle devono essere munite, verso il vuoto, di ‘normali parapetti e tavole   fermapiede’. L'art. 24 dello stesso decreto detta, invece, una disciplina speciale per le passerelle e le andatoie poste ad una altezza superiore a due metri, imponendo la dotazione di ‘robusti parapetti’ e di tavole fermapiede con caratteristiche ben determinate.

E' di tutta evidenza che la prima norma si presenta con carattere di genericità, mentre la seconda si atteggia con carattere di specialità rispetto alla prima, con la conseguenza che, se la passerella e l'andatoia si trovino ad una altezza superiore ai due metri la norma applicabile è quella dell'art. 24, e se tale altezza non sia raggiunta deve trovare applicazione l'art. 29”.

Un orientamento per la determinazione dei dislivelli per i quali si deve ritenere necessaria sicuramente  una misura di protezione per la caduta verso il vuoto può comunque derivare dalla lettura delle stesse disposizioni legislative sulla prevenzione degli infortuni per quanto riguarda le aperture nei suoli e nelle pareti.

In merito alla protezione delle aperture contro la caduta di persone il D.P.R. n. 547/55 con l’art. 10 dispone che “le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale”. Più rigoroso invece appare il D.P.R. n. 164/56 specifico per le costruzioni, che comunque si presenta come norma speciale rispetto al D.P.R. n. 547/55 che ha carattere generale, il quale con l’art. 68 dispone che “le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m. 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone” e che quindi fissa in 50 centimetri l’altezza minima per la quale  si deve ritenere che sia richiesta comunque la protezione contro la caduta del lavoratore.

In conclusione, alla luce delle considerazioni appena svolte ed in merito al rapporto fra l’art. 16 del D.P.R. n. 164/1956 sulla protezione dei lavori eseguiti ad una altezza superiore ai 2 m e le nuove disposizioni sui lavori in quota, si può ragionevolmente affermare che non si rileva alcun contrasto fra le due disposizioni legislative. L’art. 16 del D.P.R. n. 164/56 disciplinando in maniera generale i lavori effettuati a più di due metri prende in considerazione in sostanza anche quelli aventi piani di calpestio o comunque di appoggio del lavoratore inferiore a tale altezza, e per essi pone a carico del datore di lavoro il ricorso ad opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose, che possono essere costituite da un impalcato, da una scala, da uno scannetto, da un ponte protetto, ecc. Il D. Lgs. n. 235/03 regolamenta, invece, specificatamente i lavori in quota e quindi quelli i cui piani di calpestio dei lavoratori comunque superano i due metri rispetto ad un piano stabile e richiede al datore di lavoro l’adozione di alcune precise tipologie di opere provvisionali (scale a pioli, ponteggi, sistemi a funi) da scegliere in esito alla valutazione dei rischi ed a seconda della natura, durata e caratteristica dei lavori.